VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la
quale è stato istituito il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n.1592;
VISTO il regolamento approvato con regio decreto
4 giugno 1938, n.1269;
VISTO l'ordinamento didattico universitario
approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n.1652 e
successive modificazioni;
VISTA la
legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato
con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 2 aprile 1958, n.323, recante norme
sugli esami di abilitazione all'esercizio delle
professioni;
VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 con il
quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio della professione di
odontoiatra;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n.206, relativa al
tirocinio professionale per i dottori commercialisti;
VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327,
con il quale è stato approvato il regolamento recante norme
relative al tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista;
VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n.654,
con il quale è stato approvato il regolamento recante
modifiche alle norme sull'esame di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di dottore commercialista;
VISTA la legge 12 febbraio 1992, n.183, relativa alla
modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e
all'elevazione del periodo di pratica professionale per i
ragionieri e periti commerciali;
VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n.622, con
il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
ragioniere e perito commerciale;
VISTA la legge 18 gennaio 1994, n.59, concernente
l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare;
VISTO il decreto ministeriale 18 novembre1997, n.470,
con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
tecnologo alimentare;
UDITO i pareri del Consiglio Universitario
Nazionale espressi nelle adunanze del 4 gennaio 2003, del 17
dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;
O R D I N A:
ART. 1
Sono indette nei mesi di maggio e novembre 2004
la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore
commercialista, odontoiatra, farmacista,
veterinario, , ragioniere e perito commerciale, tecnologo
alimentare e per l’abilitazione nelle discipline
statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i
candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto
entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori
delle singole università in relazione alle date fissate per le
sedute di laurea.
ART. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini
dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi
elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla
presente ordinanza.
ART. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la
domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30
aprile 2004 e alla seconda sessione non oltre il 29
ottobre 2004 presso la segreteria dell’università
o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono
sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può
essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle
professioni indicate nell’articolo 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima
sessione e che sono stati assenti alle prove possono
presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova
domanda entro la suddetta data del 29 ottobre 2004
facendo riferimento alla documentazione già allegata alla
precedente istanza.
La domanda, in carta semplice,
con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve
essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea in originale o in copia
autentica o in copia notarile.
Per l’abilitazione
all’esercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale :
diploma universitario in originale o in
copia autentica o in copia notarile ovvero diploma di
ragioniere e perito commerciale in originale o in copia
autentica o copia notarile, ovvero diploma di laurea in
originale o in copia autentica o in copia
notarile;
b) ricevuta dell’avvenuto
versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura
di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi
gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti
sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il
contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi
dell’articolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta
va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il
candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo
originale rilasciato dalla competente Università.
La
documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli
uffici dell’università o dell’istituto di istruzione
universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella
domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella
stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di
Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico
veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo
comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione,
un certificato rilasciato dall’università presso la quale
hanno conseguito il titolo accademico attestante il
compimento del tirocinio effettuato presso le strutture
autorizzate dalle competenti università.
Detta
certificazione è inserita nel fascicolo del candidato a
cura dell'ufficio competente.
I laureati in chimica e
tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti
che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno
effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento
didattico.
I laureati che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio
della professione di dottore commercialista devono presentare
un certificato di compimento del tirocinio, prescritto dalla
legge 17 febbraio 1992 n.206, rilasciato dal Consiglio
dell’ordine professionale competente ai sensi dell’articolo 9
del decreto ministeriale 10 marzo 1995, n.327.
I candidati
che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale devono presentare un certificato di avvenuto
compimento del tirocinio, prescritto dalla legge 12 febbraio
1992, n. 183, rilasciato dal Consiglio dell’ordine
professionale competente.
I candidati che al momento
della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro
la data di inizio degli esami
devono dichiarare nella
istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento
della pratica professionale prima dell’inizio dello
svolgimento degli
esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a)
nonché dei certificati attestanti il compimento del
tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti
possono presentare, sotto la propria responsabilità, una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.403.
. I candidati che non hanno provveduto a
presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono
esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di
partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto
termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale
accettante.
Sono altresì accolte le domande di
ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al
primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo
insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella
presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.
ART. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli
Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a
produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza
delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri
candidati, allegando un certificato ovvero una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la
domanda di partecipazione agli esami di laurea .
ART. 5
I candidati cittadini italiani della Regione
Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in
lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli
esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle
professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:
|
Dottore
commercialista |
Trento |
|
Odontoiatra |
Milano |
|
Farmacista |
Bologna |
|
Veterinario |
Bologna |
|
Discipline
Statistiche |
Roma |
|
Ragioniere e
Perito commerciale Tecnologo alimentare |
Trento Udine |
ART. 6
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per
la prima sessione il giorno 25 maggio 2004 e per la seconda
sessione il giorno 23 novembre 2004. Le prove successive
si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai
Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con
avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione
universitaria sede di esami.